Frattamaggiore. CLAMOROSO, il TAR annulla incarico a tecnico per l’attuazione del PNRR! Illegittime le procedure di valutazione delle prove, tutto da ripetere!

E’ di ieri la clamorosa sentenza n. 07375/2025 pronunciata dalla Seconda Sezione del TAR Campania che accoglie il ricorso di un tecnico escluso dalla graduatoria per il conferimento di due incarichi tecnici per l’attuazione del PNRR e condanna il Comune di Frattamaggiore oltre a pagare le spese processuali, ad annullare la determina di assegnazione dell’incarico e ripetere tutto con le esatte valutazioni e procedure previste dal bando, procedure effettuate dalla Commissione ritenute illegittime dai giudici sia nella prova orale che nella griglia di assegnazione dei punteggi in base a curriculum presentati. Nel leggere la sentenza siamo rimasti sorpresi in quanto conoscendo l’alta professionalità del responsabile del terzo settore del Comune di Frattamaggiore, ci ha meravigliato il commettere una serie di procedure nella fase delle valutazioni contestate e ritenute illegittime dal TAR, ci siamo domandati come era possibile commettere errori così grossolani da parte di un tecnico, che ripetiamo, consideriamo professionalmente preparato? La tempistica, la fretta e il contesto politico, spesso potrebbero giocare brutti scherzi e certamente non vogliamo assolutamente pensare ad altre motivazioni di tipo politico il che sarebbe grave, che potrebbero aver influito causando poi alla fine l’effetto contrario, perdita di tempo e denaro dei frattesi con l’annullamento degli incarichi. A noi però piace rimanere con i piedi per terra e registrare due dati importanti, il primo che un tecnico escluso in maniera illegittima ottiene giustizia, il secondo di natura politica e amministrativa che mette in evidenza l’ennesima procedura anomala annullata dai giudici amministrativi e il pagamento di spese ai danni dei cittadini frattesi. E la sentenza è abbastanza pesante, guardate cosa dicono i giudici “Orbene, il modo di procedere della Commissione denota un grave eccesso di potere in quanto ha impedito ai candidati di presentarsi preparati al colloquio, che è avvenuto, di fatto, in parte, su argomenti non previsti dall’avviso di concorso. La giustificazione fornita nella memoria del Comune di fatto conferma la prospettazione del ricorrente e sancisce la radicale illegittimità della prova, in quanto si ammette che la Commissione abbia immotivatamente e arbitrariamente disatteso il contenuto del bando”….Il Comune non è riuscito a superare le censure avversarie anche in ordine alla incomprensibilità del criterio di attribuzione dei punteggi adottato dalla commissione, che ha sommato 5 punteggi parziali riportati in una griglia di valutazione (inserita nel verbale n. 2 del 20/6/2025) totalmente difforme dalla griglia prevista all’art. 6 dell’avviso pubblico…..L’amministrazione, mediante anche la medesima Commissione, è pertanto tenuta ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. e) a ripetere le prove orali applicando l’art. 6 dell’avviso, sia in ordine alle materie della prova sia in ordine alla griglia di valutazione, che è quella riportata nell’avviso stesso. È altresì tenuta alla rivalutazione dei titoli professionali del ricorrente, come riportati nel curriculum formativo e professionale allegato all’istanza di partecipazione del 4/6/2025.