FRATTAMAGGIORE. Il Comune deve restituire gli oneri di urbanizzazione “dove non risulta un aumento di carico urbanistico, volumetrico”. La sentenza del TAR

Con la sentenza 1618/2022, il TAR Campania ha accolto il ricorso di un privato cittadino al quale era stato chiesto di versare oltre agli oneri di costruzione anche quelli di urbanizzazione per una concessione edilizia che prevedeva abbattimento e ricostruzione senza alcun aumento di volumetria.  Recita il dispositivo, premesso che  “ai fini dell’insorgenza dell’obbligo di corresponsione degli oneri concessori, è rilevante il verificarsi di un maggior carico urbanistico quale effetto dell’intervento edilizio, sicché non è neanche necessario che la ristrutturazione interessi globalmente l’edificio, ma basta che ne risulti comunque mutata la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica, con oneri conseguentemente riferiti all’oggettiva rivalutazione dell’immobile e funzionali a sopportare l’aggiuntivo carico socio economico che l’attività edilizia comporta, anche quando l’incremento dell’impatto sul territorio consegua solo a marginali lavori (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 agosto [senza data nella stesura della sentenza citata, ma 2013] n.4326).”….. il Collegio rileva che il ricorrente è stato autorizzato alla realizzazione di un intervento di ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione, dell’edificato preesistente senza aumento di volumetria: non risultano indicate dall’Amministrazione resistente le ragioni per cui a tale intervento debba ritenersi associato un aumento del carico urbanistico tale da giustificare la richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione qui in disamina….Ed infatti, non essendo stata evidenziata alcuna caratteristica del nuovo edificato rilevante sotto tale profilo, deve osservarsi che la pretesa odierna non può ritenersi nemmeno sostenuta dalla circostanza che l’originario fabbricato sia stato edificato in epoca anteriore all’introduzione nell’ordinamento del principio della onerosità del titolo a costruire (ex art. 1 della legge n. 10 del 1977): a diversamente opinare, dovrebbe infatti ricollegarsi alla norma citata una efficacia retroattiva non ricavabile dal disposto normativo. Non conduce a diverse conclusioni nemmeno la circostanza, invocata dal Comune resistente, che l’edificio demolito versava in condizioni di fatiscenza ed era, dunque, disabitato: è stato in proposito condivisibilmente osservato che il carico urbanistico di un edificio non può farsi dipendere da circostanze eventuali e contingenti legate al suo successivo degrado