FRATTAMAGGIORE. Nullo il ricorso sul finanziamento Sport e Periferie: non compete al TAR Campania ma al TAR Lazio

Pubblicato il 13/12/2021 N. 07976/2021 REG.PROV.COLL. N. 04857/2021 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 4857 del 2021, proposto da Comune di Frattamaggiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Di Bitonto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per Lo Sport, non costituito in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; nei confronti Comune di Mendicino, Comune di Serracapriola, non costituiti in giudizio;

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, 1) DEL DECRETO DEL 13.07.2020 DEL DIPARTIMENTO PER LO SPORT PRESSO LA P.C.M. RECANTE APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO RELATIVA AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PRESENTATI NELL’AMBITO DEL “BANDO SPORT E PERIFERIE” , DELLA GRADUATORIA DI CUI AGLI ALLEGATI A, B E C, ANCHE DOVE IL COMUNE DI FRATTAMAGGIORE RISULTA ESCLUSO “PER VIOLAZIONE PAR. 6, LETT. E E PAR. 8 LETT. G”; 2) DELLA NOTA DPS-0012289-P19/10/2021 RECANTE LA CAUSALE MOTIVA DELL’ESCLUSIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI FRATTAMAGGIORE; 3) DELLA COMUNICAZIONE DEL 10/09/2021 DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE; 4) DEL BANDO SPORT E PERIFERIE PUBBLICATO IL 13.07.2020, LIMITATAMENTE AL PARAGRAFO 8, LETT. G, SE ED IN QUANTO LESIVI DEI PROPRI INTERESSI; 5) DI OGNI ALTRO LESIVO E PREGIUDIZIEVOLE ATTO E /O PROVVEDIMENTO ANTECEDENTE, PREORDINATO, CONSEQUENZIALE E CONNESSO, ANCHE DI ESTREMI IGNOTI. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l’art. 13 e ss., cod. proc. amm.; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2021 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che il Comune ricorrente è insorto avverso la determinazione con cui il Dipartimento per lo Sport- Presidenza del Consiglio die Ministri ha disposto la sua esclusione dalla graduatoria finale di merito relativa al finanziamento dei progetti presentati nell’ambito del “Bando sport e periferie”; Rilevato che è denunciata l’illegittimità di un atto che incide su una graduatoria avente effetto su tutto il territorio nazionale, a nulla rilevando la circostanza che il contributo cui l’amministrazione ricorrente aspira debba essere impiegato nell’ambito del territorio della regione Campania , in quanto gli effetti diretti dell’atto di esclusione si ripercuotono sull’intera graduatoria ; Ravvisato nel caso di specie che l’impugnazione dell’atto di esclusione radica la competenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 13, comma 3 , c.p.a , non venendo in rilievo censure che riguardano l’atto plurimo per la parte in cui lo stesso può essere considerato scindibile; Ritenuto pertanto che deve essere declinata la competenza territoriale del Tribunale adito in favore del TAR del Lazio, sede di Roma, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto a norma dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm..; Ritenuto infine che le spese del presente giudizio possono integralmente compensarsi per giusti motivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) dichiara la propria incompetenza che declina a favore del TAR del Lazio, sede di Roma, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto a norma dell’art. 15, comma 4, del codice del processo amministrativo. Spese compensate avanti a questo Tribunale. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2021 con l’intervento dei magistrati: Anna Pappalardo, Presidente, Estensore Pierluigi Russo, Consigliere Gabriella Caprini, Consigliere