FRATTAMAGGIORE. Rifiuti in località Voltacarrozza: Il TAR dà ragione a Città Metropolitana, tocca al Comune intervenire

di Caterina Flagiello

Una sentenza, la n. 06125/2021 del TAR Campania che farà discutere. A prescindere dalla mancata costituzione in giudizio da parte del Comune di Frattamaggiore. Stiamo parlando dei rifiuti abbandonati in località Voltacarrozza per il quali il Comune intimava a Città Metropolitana proprietaria dell’area,  il diserbamento, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006, rinvenuti sul fondo sito alla III traversa A. Moro località Voltacarrozza, individuato al foglio 8 p.lle 1125 e 1126 (ex sub 36). Ebbene il TAR al riguardo condividendo la giurisprudenza (cfr., ex pluris, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 1764 del 2018) ha stabilito che  alla rimozione dei rifiuti è tenuto il responsabile dell’abbandono o del deposito dei rifiuti; in via solidale è tenuto il proprietario o chi abbia a qualunque titolo la disponibilità del suolo ove i rifiuti insistono, ove ad esso sia imputabile l’abbandono degli stessi a titolo di dolo o colpa; non è configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti, con conseguente esclusione della natura di obbligazione meramente propter rem dell’obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene. In tema di inquinamento, il proprietario di un terreno risponde della bonifica del suolo di sua proprietà, dovendo anch’egli effettuarla solidalmente con colui che ha concretamente determinato il danno, pur se affittuario, a titolo di dolo, laddove abbia celato i rifiuti, ovvero a titolo di colpa, nell’ipotesi in cui l’amministrazione abbia accertato la mancata adozione delle cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà. In altri termini, il Comune è tenuto ad accertare l’elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al proprietario non responsabile dello sversamento di rifiuti, non potendosi ritenere sufficiente, ai fini di tale accertamento, l’omessa recinzione del suolo inquinato, non costituendo tale omissione ex se un indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte del proprietario. Morale della favola, senza accertamento delle responsabilità del dolo, tocca al Comune intervenire.