Con sentenza n. 1319/2021, il TAR Campania ha accolto il ricorso di alcuni proprietari di terreni siti in via Pezzullo e via Piave rispettivamente di 720 mq e 460 mq che nel 1979 furono espropriati dalla dalla Prefettura di Napoli in favore della Cassa del Mezzogiorno per realizzare un collettore fognario al servizio di alcuni comuni. La Cassa del Mezzogiorno affidava la realizzazione del collettore al Consorzio Igienico Sanitario per la Costruzione e la Gestione delle opere termali di fognature – costituito fra i Comuni di Frattamaggiore, Arzano, Casavatore, Caivano, Cardito e Frattaminore – il quale occupava, tra le altre aree, i terreni summenzionati ed avviava i lavori, realizzando però solo un tratto del condotto, che non sarebbe mai stato reso operativo, collettore poi realizzato su altri suoli. Nel 1983 la gestione passò tutta alla Regione Campania. I proprietari dei terreni, con istanza del 18.5.2020, hanno chiesto alla Regione Campania ed al Comune di Frattamaggiore, ognuno per la propria competenza, di disporre la retrocessione dei terreni oggetto della suddetta procedura di esproprio, ottenendo riscontro solo dalla Regione, con atto del 17.7.2020, con cui il dirigente dell’Ufficio Speciale Grandi Opere della Regione Campania ha rappresentato che, ai fini della restituzione dei suoli, “è necessario che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità”, di competenza di altra Direzione Generale della stessa Regione. Col ricorso al TAR i proprietari hanno chiesto l’annullamento del summenzionato atto del 17.7.2020, chiedendo altresì la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Frattamaggiore sull’istanza formulata in data 18.5.2020 nonché, previo accertamento della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, la condanna di entrambe le Amministrazioni intimate – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre la retrocessione dei suindicati terreni. Il TAR Campania si è espresso ed ha accolto il ricorso annullando l’impugnato atto della Regione Campania emesso in data 17.7.2020; dichiarando l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Frattamaggiore sull’istanza presentata dai ricorrenti in data 18.5.2020, ordinando allo stesso ente di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza. Inoltre ha condannato la Regione Campania ed il Comune di Frattamaggiore a rimborsare alla parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in € 800,00 (euro ottocento) per parte, per complessivi € 1.600,00 (euro milleseicento), oltre accessori, come per legge, nonché la somma anticipata per il contributo unificato (ciascuno per la metà), ordinando che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.