SANT’ARPINO. SOSTEGNO BAMBINO DISABILE: Scuola condannata. “Ha bisogno di più ore settimanali e non di 18”

…..Ne discende che, nel caso concreto, l’attribuzione di sole 18 di sostegno, a fronte di un maggiore orario scolastico complessivo (30 ore), da parte dell’Amministrazione scolastica, è senz’altro illegittima….. E’ questo un passo cruciale della sentenza emessa dalla quarta sezione del Tar Campania n. 6366 del 22.12.2020 nel merito di un ricorso effettuato da un genitore di un bambino affetto da disabilità e bisognevole di un insegnante di sostegno presso  l’Istituto Comprensivo “Rocco-Cav Cinquegrana” di Sant’Arpino. “Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede: a)accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno assegnato un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore all’orario scolastico complessivo; b)condanna l’Amministrazione scolastica ad adottare il Piano Educativo Individuale in relazione al minore per cui è causa entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza; c)condanna l’Amministrazione scolastica competente alla conseguente attribuzione all’anzidetto minore di un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico quantificate nel redigendo P.E.I.; d)qualora l’Amministrazione scolastica non ottemperi entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, nomina Commissario ad acta il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della presente sentenza; e)rigetta la domanda relativa agli anni futuri; e)condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €.1.500,00# (euro millecinquecento/00#), oltre alla rifusione dell’importo del contributo unificato, se versato, e agli altri accessori dovuti per legge e con attribuzione alla procuratrice dichiaratasi antistataria. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.