Tommaso Capasso “Campo Damiano, art. 38 tuel: forzata, grave e illegittima la revoca della manifestazione d’interesse in campagna elettorale. Informata Procura, Corte dei Conti e Prefetto. Chiedo al dirigente l’annullamento della revoca

“In merito alla sospensione dell’attività durante la campagna elettorale si precisa che le disposizione di cui all’art. 38 TUEL sono strettamente riferibile agli atti di competenza dei consigli comunali secondo l’interpretazione correttamente data sia dalla giurisprudenza che dal Ministero dell’Interno (si veda il parere del 4 febbraio 2020, che ha rilevato come “la citata norma, tuttavia, è specifica per i consigli comunali (e provinciali) e non sembra applicabile per analogia alle giunte ed ai sindaci”). La restrizione dei poteri di gestione ai soli atti urgenti e improrogabili è circoscritta dall’art. 38 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 all’organo consiliare, e dunque non si estende automaticamente agli altri organi di governo dell’Ente locale (TAR Lombardia, Brescia, sentenza n. 67 del 2019) e né tanto meno agli atti gestionali che nel caso specifico, tra l’altro, non necessita di alcun atto di indirizzo politico in quanto il RUP decide la procedura di affidamento (e non si limita più, come chiarito nelle linee guida ANAC n. 3, a proporre il sistema di aggiudicazione). Pertanto ho scritto e chiesto al responsabile di settore, di annullare una revoca palesemente illegittima, fatta in piena campagna elettorale e su indicazioni di consiglieri comunali in competizione. Un atto forzato, che si ritiene grave, per il quale ho informato la Procura, la Corte dei Conti e il Prefetto di Napoli. Il Campo Damiano è dei frattesi, non di chi vorrebbe destinatarlo a proprio uso e consumo. Alla richiesta scritta che allego, inoltre invito pubblicamente a ripristinare le procedure, negli interessi della comunità e delle risorse del patrimonio dell’ente in quanto si profilo anche un eventuale danno erariale dopo il finanziamento delle Universiadi, i mancati lavori e i ritardi accumulati”.