
Una clamorosa sentenza del TAR n. 05818/2025 pubblicata il primo agosto, annulla una delibera del Consiglio Comunale dove si era approvato l’acquisizione gratuita al patrimonio di un’area sita in via XXXI Maggio per presunti “interessi pubblici” e il provvedimento adottato dal sindaco per acquisire al patrimonio gli oltre 8000 metri. Il Tar ha stabilito la incompetenza sia del Consiglio Comunale che del sindaco accogliendo il ricorso della proprietà e annullando “la Deliberazione di C.C. n. 7 del 14/05/2024 con la quale il Comune di Frattamaggiore ha approvato la proposta deliberativa avente ad oggetto “Acquisizione area ed immobili siti in via XXXI maggio n. 138-140, individuata al foglio 2, p.lle 2225, 2370, 2371,1771,1772,2372,2194 ex art. 31, comma 3, e ss. del DPR n. 380/2001. Dichiarazione sussistenza prevalenti interessi pubblici per l’acquisizione degli immobili abusivi ivi esistenti e dell’area di sedime e per l’utilizzo a fini sociali”;- accoglie il motivo A.1. del ricorso per motivi aggiunti proposto dalla sig.ra…..e del ricorso per motivi aggiunti pproposto dalla …..e, per l’effetto, annulla, nei limiti di cui in motivazione e con salvezza degli ulteriori atti dell’Amministrazione, il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale prot. n.23989 del 19/09/2024 adottato dal Sindaco p.t. del Comune di Frattamaggiore”. “Contrariamente a quanto afferma la difesa del Comune, il provvedimento prot. n.23989 del 19/09/2024 adottato dal Sindaco del Comune di Frattamaggiore presenta il contenuto tipico dell’atto di acquisizione delle aree al patrimonio comunale, non contenendo soltanto la delega alla trascrizione di un atto adottato dal dirigente, che, peraltro, non è citato nel provvedimento, né si rinviene agli atti. Tale non può qualificarsi la proposta di delibera di C.C. a firma del responsabile dell’U.T.C. trattandosi di mero atto endoprocedimentale che non esprime la definitiva volontà dell’Ente. Il provvedimento prot. 10990 del 16/04/2024 invece dispone espressamente l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree di proprietà della ricorrente. Si tratta, tuttavia, di un provvedimento che non rientra nelle competenze attribuite ai Sindaci dall’art. 50 D.Lgs. 267/00, trattandosi di un atto di gestione riservato alla dirigenza, ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 267/00″